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Il mondo delle assicurazioni si evolve in parallelo al suo regolamento: IVASS modifica alcune normative

30-mar-2021 12.00.00 / by CREA Team

È dovere di ogni intermediario professionista tenersi aggiornato sulle novità in ambito assicurativo. Fortunatamente, siamo qui per facilitarvi questo compito e riassumervi di cosa trattano le nuove norme emanate da IVASS che entreranno in vigore dal 31 Marzo 2021. 

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Prendiamo in considerazione, in primis, le nuove norme inerenti al regolamento 45/2020. Il regolamento, in generale, tratta i requisiti di governo e il controllo dei prodotti assicurativi. È strutturalmente composto da 17 articoli suddivisi in quattro Capi e un allegato. 

In particolare, il Capo I contiene le disposizioni generali del testo regolamentare esplicato nel dettaglio prendendo in considerazione le fonti normative di riferimento, le definizioni e l’ambito di applicazione del regolamento. Il Capo II e il Capo III hanno invece come oggetto i requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi applicabili ai produttori, i quali vengono esaminati da diversi punti di vista. Infine, il Capo IV disciplina la pubblicazione e l’entrata in vigore del regolamento. 

L’ente IVASS ha individuato ed evidenziato delle FAQ che vi riportiamo per aiutarvi a comprendere meglio i cambiamenti che sono stati apportati con il regolamento n.45/2020. 

1. In caso di collaborazioni orizzontali, quali sono gli obblighi di verifica delle compagnie relativi alle procedure POG?  

"Ai sensi dell’art. 6, comma 6, del Regolamento IVASS n. 45/2020, nel caso di collaborazione orizzontale, le verifiche effettuate dalle compagnie sono svolte nei confronti dell’intermediario emittente (art. 2, comma 1, lett. d), Regolamento IVASS n. 45/2020) e hanno ad oggetto anche il rispetto degli obblighi previsti dal comma 5 da parte degli intermediari proponenti (art. 2, comma 1, lett. f), Regolamento IVASS n. 45/2020)."

2. Quale disciplina in materia di POG si applica se un intermediario assicurativo e un'impresa di assicurazione producono entrambi prodotti assicurativi? 

 " La fattispecie è disciplinata dall’art. 3, par. 4, del Regolamento (UE) 2017/2358, direttamente applicabile, in base al quale tali soggetti firmano un accordo scritto che specifica la loro collaborazione nel rispettare i requisiti previsti dall'articolo 25, par. 1, della direttiva (UE) 2016/97 (IDD), le procedure tramite cui gli stessi concordano l'individuazione del mercato di riferimento e i loro ruoli rispettivi nel processo di approvazione del prodotto. Inoltre, con riguardo al produttore di fatto, il Regolamento IVASS n. 45/2020 contiene ulteriori disposizioni in materia di intermediario produttore di fatto (art. 5, commi 3 e 6, art. 10, comma 3 e art. 12, comma 11)."

 

Altre modifiche sono state apportate da IVASS per quanto riguarda il provvedimento n. 97/2020. 

Il provvedimento in questione completa la disciplina in materia di distribuzione dei prodotti IBIPs per i canali di competenza dell’IVASS. 

Il regolamento è composto da sette articoli e sei allegati e disciplina cinque aree, rispettivamente dedicate all’introduzione di modifiche ai Regolamenti.  

In particolare, L’articolo 1 apporta una modifica all’articolo 5 del Regolamento n. 23 del 2018, che disciplina il contenuto del preventivo gratuito personalizzato rilasciato dalle imprese presso i punti vendita. L’articolo 2 dispone modifiche con riguardo alla gestione dei reclami. L’articolo 3 integra il comma 2 dell’articolo 33, relativo agli obiettivi della funzione di verifica della conformità, prevedendo che nell’identificazione e valutazione del rischio di non conformità alle norme l’impresa ponga attenzione al rispetto anche delle norme relative al processo di governo e controllo dei prodotti assicurativi. 

Infine, l’articolo 4 apporta modifiche al Regolamento n. 40/2018 al fine di: razionalizzare e semplificare gli obblighi a carico degli operatori, irrobustire la tutela del consumatoreintrodurre nuove disposizioni concernenti le regole di comportamento per la distribuzione di IBIPs da parte degli intermediari iscritti nel RUI nelle sezioni A e B e relativi collaboratori iscritti nella sezione E, dagli iscritti nella sezione C e dalle imprese di assicurazione e relativi dipendenti. 

Anche in questo caso vi riportiamo alcune delle FAQ individuate da IVASS che potrebbero essere d’aiuto ai fini esplicativi del provvedimento.

 

1. A quali intermediari si applica la disciplina in materia di incentivi di cui agli artt. 68-sexies e ss. del Regolamento IVASS n. 40/2018?

"La disciplina sugli incentivi corrisposti in relazione alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi di cui agli artt. 121-sexies del CAP e 68-sexies e ss. del Regolamento IVASS n. 40/2018 si applica a tutti gli intermediari indicati all’articolo 68-bis, commi 1, del medesimo Regolamento. Analoghe previsioni sono contenute nel Regolamento intermediari della Consob (artt. 135-sexies e segg.) con riferimento ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa (“gli intermediari assicurativi iscritti nella sezione d) del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005, i soggetti dell'Unione europea iscritti nell'elenco annesso di cui all'articolo 116-quinquies, comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005, quali le banche, le società 4 di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento, anche quando operano con i collaboratori di cui alla sezione E del registro unico degli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 2005”)."

2.  I collaboratori degli intermediari operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi devono essere iscritti nel RUI?

"L’iscrizione di tali collaboratori nel RUI non è prevista dalla normativa con decorrenza dal 31 marzo 2021, in quanto un intermediario che opera in regime di libera prestazione di servizi in Italia non può avere una sede stabile sul territorio della Repubblica (i.e. una rete di collaboratori), essendo questo un elemento caratterizzante del diverso regime di operatività in stabilimento. Alla luce di quanto precede, in assenza di iniziative e di comunicazioni da parte delle società interessate su come saranno gestite in futuro tali collaborazioni (inclusa la possibilità di avviare un procedimento per l’apertura di una sede secondaria in Italia e di nominare un relativo responsabile) l’Istituto avvierà un procedimento di cancellazione di ufficio nei confronti dei collaboratori iscritti nella Sezione E del RUI degli intermediari operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi."

 

Abbiamo voluto riportare solo alcune delle FAQ presenti nel rapporto IVASS, ma molte altre meritano la vostra attenzione. Nel caso in cui aveste bisogno di un approfondimento in materia, vi lasciamo i link del sito IVASS in cui poter trovare tutti gli allegati di cui abbiamo discusso nel presente articolo e vi invitiamo a leggerli con attenzione per poter sempre essere informati e preparati e poter offrire il miglior servizio ai vostri clienti. 

 

Modifiche al provvedimento 45/2020 e FAQ 

Regolamento_IVASS_n_45_del_4_agosto_2020.pdf 

FAQ_POG.pdf (ivass.it) 

Modifiche al provvedimento 97/2020 e FAQ 

Provvediment_97_del_4_agosto_2020.pdf (ivass.it) 

FAQ_Provv.97-2020.pdf (ivass.it) 

Tags: Insider, InsurTech, insurance, News

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